QUESITO ITALIA SCUOLA

L’ordinanza 18/2020 adottata il 28 luglio 2020 dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 individua, nelle more di un intervento normativo di prossima adozione, il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’INPS quali soggetti, ognuno per le rispettive competenze, per l’adozione di ogni atto idoneo a chiarire che per il personale della scuola il periodo di assenza dal luogo di lavoro per il tempo intercorrente tra l’esito positivo dell’analisi sierologica per il virus Covid-19 e l’acquisizione del risultato del test molecolare sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico, al periodo di quarantena ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa vigente rimandando all’art. 87 c. 1 del D.L. 18/2020 (convertito dalla Legge 27/2020). L’art. 87 c. 1 del D.L. 18/2020, per quello che qui interessa, equipara il periodo di quarantena al periodo di ricovero ospedaliero.
In questo momento il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’INPS non hanno ancora adottato l’atto in questione.
Pertanto si consiglia al dirigente di imputare il periodo di assenza del docente valorizzando quanto riportato nella certificazione medica prodotta dal docente stesso e prevista dalla stessa ordinanza commissariale: se dalla certificazione si evincono le condizioni dell’art. 87 c. 1 del D.L. 18/2020, l’assenza sarà imputata a ricovero ospedaliero; negli altri casi a malattia. Questo almeno fino a quando i soggetti individuati dal Commissario straordinario non avranno adottato gli atti di loro competenza.