Al personale Docente – ATA – SEDI
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
INVIAMO IL DOCUMENTO DELLA NOSTRA SEGRETERIA PROVINCIALE SUL PERSONALE ATA PUNTEGGIO MILITARE
Con preghiera di massima diffusione tra il personale scolastico e affissione all’albo
La SEGRETERIA UIL SCUOLA RUA DI PISA
I segretari provinciali di Pisa e Livorno
Riceviamo su Pisa (Lunedì) Pontedera ( Giovedì) – Livorno (Mercoledì) Portoferraio (Venerdì)previo appuntamento telefonico1° lunedì del mese e 3° mercoledì del mese presenza di avvocato per consulenza legale
P.S.Le nostri sedi sono aperte ( su appuntamento) agli iscritti o a chi si iscriverà al nostro sindacato____________________________________________________________ ______________________________ ____ –
Clausola di riservatezza
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione
da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è
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D.L.vo 196/2003
____________________________________________________________ ______________________________ ____ Ricordiamo che la non pubblicazione del documento costituisce comportamento antisindacale, che ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare informazione delle attività svolte dal nostro sindacato, così incidendo sull’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di svolgere il suo ruolo istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295) In caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato Alessandro Frangiamore ( art 28 L. 300/1970)